L’importo controverso deve pertanto essere considerato quale parte integrante del salario di spettanza del lavoratore e non quale gratifica come erroneamente concluso dal primo giudice (JAR 1989, 244). Ne discende che la convenuta, che per sua stessa ammissione è subentrata nel contratto di lavoro che vincolava l’istante al precedente datore di lavoro, è tenuta a versare all’istante la tredicesima mensilità non solo per 1993, ma - in proporzione ai mesi di lavoro svolti - anche per il 1994. 7. Il ricorso per cassazione, ricorrendo gli estremi dell’art. 327 lett. g CPC dev’essere così accolto e la sentenza pretorile di conseguenza modificata (art. 332 cpv.