Non v’è pertanto nessun motivo, equivocando sui termini, di non riconoscere questa parte del diritto del lavoratore alla sua remunerazione. D’altra parte, valesse in concreto il CCL di categoria, vi sarebbe da chiedersi se quanto previsto all’art. 38 (gratificazioni) non rappresenti in sostanza il diritto alla tredicesima mensilità. L’importo controverso deve pertanto essere considerato quale parte integrante del salario di spettanza del lavoratore e non quale gratifica come erroneamente concluso dal primo giudice (JAR 1989, 244).