Essa è dovuta per tutta la durata del rapporto di lavoro, quindi, in caso di cessazione anticipata del medesimo, pro rata temporis (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 1992, n. 11 ad art. 322d CO; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 1996, n. 7 ad art. 322d CO) La gratifica propriamente detta è invece una remunerazione speciale e costituisce una prestazione facoltativa del datore di lavoro che si aggiunge al salario. Questa retribuzione dipende, se non nel principio perlomeno nel suo quantum, dal datore di lavoro che è libero di fissarne l’ammontare (JAR 1992 132; 1985 141).