La tredicesima mensilità è parte integrante del salario di spettanza del lavoratore ed è dovuta indipendentemente dall’andamento degli affari della ditta, dal rendimento o dal comportamento del dipendente. Può essere pattuita esplicitamente o per atti concludenti, per esempio con il suo ripetuto, incondizionato pagamento (Rehbinder, Grundriss des Arbeitsrechts, ed. 2, p. 48). Essa è dovuta per tutta la durata del rapporto di lavoro, quindi, in caso di cessazione anticipata del medesimo, pro rata temporis (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 1992, n. 11 ad art. 322d CO;