Per contro, egli ha respinto la pretesa di pagamento della gratifica pro rata temporis per il 1994 a motivo della mancata continuazione del rapporto di lavoro sino a fine anno, circostanza alla quale - a dire del primo giudice - era subordinato tale diritto. Osserva comunque come l’istante non abbia provato l’esistenza di un accordo circa il riconoscimento della gratifica anche in caso di risoluzione anticipata del contratto (art. 322d cpv. 2 CO). 3. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett.