1), ha attribuito all’importo rivendicato dall’istante la qualifica di una gratifica ai sensi dell’art. 322d CO. Il primo giudice ha quindi riconosciuto al lavoratore il diritto alla gratifica per il 1993, per un importo pari a una mensilità come tacitamente concordato tra le parti negli anni precedenti. Per contro, egli ha respinto la pretesa di pagamento della gratifica pro rata temporis per il 1994 a motivo della mancata continuazione del rapporto di lavoro sino a fine anno, circostanza alla quale - a dire del primo giudice - era subordinato tale diritto.