500.- a titolo di gratifica mentre i dipendenti che vi avevano diritto hanno rinunciato alla tredicesima. 2. Con il querelato giudizio il primo giudice, previo accertamento dell’assunzione da parte della convenuta del contratto di lavoro che vincolava l’istante al precedente proprietario della panetteria (art. 333 cpv. 1 CO) nonché dell’inapplicabilità all’istante del CCL della panetteria-pasticceria-confetteria artigianale svizzera entrato in vigore il 1° gennaio 1992 (doc. 1), ha attribuito all’importo rivendicato dall’istante la qualifica di una gratifica ai sensi dell’art. 322d CO.