La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria, osservando che quanto percepito dal lavoratore oltre al salario era da considerare alla stregua di una gratifica dipendente dall’andamento finanziario della ditta e non della tredicesima la quale, come da contratto collettivo, è riconosciuta solo al personale qualificato. La convenuta ha rilevato inoltre che nel 1993, data la precaria situazione finanziaria della ditta, a tutti i dipendenti, salvo all’istante che non si è presentato per l’incasso, sono stati versati fr. 500.- a titolo di gratifica mentre i dipendenti che vi avevano diritto hanno rinunciato alla tredicesima. 2.