Con istanza 15 dicembre 1994 __________ ha convenuto in giudizio la __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 3’166.95, importo corrispondente alla tredicesima mensilità per il 1993 e pro rata temporis per il 1994. La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria, osservando che quanto percepito dal lavoratore oltre al salario era da considerare alla stregua di una gratifica dipendente dall’andamento finanziario della ditta e non della tredicesima la quale, come da contratto collettivo, è riconosciuta solo al personale qualificato.