{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-09-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-196_1996-09-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10742&nX40_KEY=4711541&nTrefferzeile=6&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7c07fd7e4524a2c5cb9f657aac51f37a"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["16.1995.196"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 12.09.1996 16.1995.196"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:02:55", "Checksum": "43ccc470de588661bd3d65d70b63fa52", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 12.09.1996 16.1995.196\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nLa gratifica propriamente detta è invece una remunerazione speciale e costituisce una prestazione facoltativa del datore di lavoro che si aggiunge al salario. Questa retribuzione dipende, se non nel principio perlomeno nel suo quantum, dal datore di lavoro che è libero di fissarne l’ammontare (JAR 1992 132; 1985 141). Di regola essa è versata in concomitanza con circostanze particolari attinenti sia all’attività della ditta (andamento degli affari) che alla persona del lavoratore (rendimento) (Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, 1996, n. 2 e 3 ad art. 322 CO; Streiff/von Kaenel, op.cit., n. 3 ad art. 322d CO; Brühwiler, op.cit., n. 2 e 5 ad art. 322d CO). La gratifica, seppur inizialmente versata a discrezione del datore di lavoro, può essere rivendicata dal lavoratore se questi prova la pattuizione di un accordo in tal senso, ossia se prova di aver percepito per diversi anni un determinato importo a questo titolo (Streiff/von Kaenel, op.cit., n. 4 ad art. 322d CO).\nSe sorge controversia sul fatto di sapere se si tratti di una gratifica o della tredicesima, il giudice deve interpretare il contratto dal punto di vista del lavoratore (Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, n. 7 ad art. 322d CO).\nDi regola, comunque, se l’importo supplementare versato al dipendente a fine anno corrisponde a una mensilità e se il versamento non è posto in relazione a un evento particolare, quale l’andamento degli affari o il rendimento del lavoratore, si parla di tredicesima mensilità e non di gratifica (Streiff/von Kaenel, op.cit., n. 9 ad art. 322d CO; JAR 1992 132).\n.\n6. Nel caso concreto, dalle risultanze istruttorie è emerso che dal 1986 al 1992 (doc. B e L) l’istante ha sempre percepito verso fine anno, in aggiunta quindi allo stipendio mensile di dicembre, un’ulteriore mensilità definita dal datore di lavoro “tredicesima” (cfr. al proposito anche la deposizione del collega di lavoro dell’istante ____________________.\nInoltre, non risulta che tali versamenti fossero stati condizionati dal verificarsi di determinate circostanze. Non v’è pertanto nessun motivo, equivocando sui termini, di non riconoscere questa parte del diritto del lavoratore alla sua remunerazione. D’altra parte, valesse in concreto il CCL di categoria, vi sarebbe da chiedersi se quanto previsto all’art. 38 (gratificazioni) non rappresenti in sostanza il diritto alla tredicesima mensilità.\nL’importo controverso deve pertanto essere considerato quale parte integrante del salario di spettanza del lavoratore e non quale gratifica come erroneamente concluso dal primo giudice (JAR 1989, 244).\nNe discende che la convenuta, che per sua stessa ammissione è subentrata nel contratto di lavoro che vincolava l’istante al precedente datore di lavoro, è tenuta a versare all’istante la tredicesima mensilità non solo per 1993, ma - in proporzione ai mesi di lavoro svolti - anche per il 1994.\n7. Il ricorso per cassazione,\nricorrendo gli estremi dell’art. 327 lett. g CPC dev’essere così accolto e la\nsentenza pretorile di conseguenza modificata (art. 332 cpv. 2), così come\nproposto dal ricorrente in via principale.\nLe ripetibili (pure oggetto di censura) vanno ricalcolate anche sulla base del\ndiverso esito della lite, con l’unica osservazione che il sindacato patrocinatore\ndell’istante non può calcolare il proprio incomodo sulla base di nessuna\ntariffa professionale, tanto meno della TOA.\nPer i quali motivi\nrichiamati gli art. 327 segg. e 417 lett. e CPC\npronuncia: I. Il ricorso per cassazione __________ è accolto.\nDi conseguenza la sentenza\ndel segretario assessore della Pretura Mendrisio sud è annullata e sostituita\ndal seguente giudicato:\n1. L’istanza 15 dicembre 1994 di __________ è accolta\n§ Di conseguenza __________ è condannata a\nversare all’istante la somma di fr. 2’533.55 oltre interessi del 5% dal 1.1.1994 e fr. 633.40 oltre interessi del 5% dal 1.4.1994.\n2. Non si prelevano spese nè tassa di giustizia.\nLa convenuta verserà all’istante fr. 300.-- a titolo di ripetibili\nII. Non si prelevano spese né tassa di giustizia. __________ verserà a __________ l’importo di fr. 200.-- a titolo di ripetibili della sede ricorsuale.\nIII. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}