{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-09-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-196_1996-09-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10742&nX40_KEY=4933403&nTrefferzeile=10&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7c07fd7e4524a2c5cb9f657aac51f37a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.196"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 12.09.1996 16.1995.196"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:20:51", "Checksum": "db65a424df04e03695d2a31e2d941a07", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 12.09.1996 16.1995.196\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 4 dicembre 1995 presentato da\n|\n|\n__________ rappr. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 23 novembre 1995 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa a procedura speciale per azioni derivanti da contratto di lavoro promossa con istanza 15 dicembre 1994 nei confronti di\n|\n|\n__________ patr. __________\n|\ncon la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3’166.95 oltre accessori, domanda che il primo giudice ha accolto limitatamente a fr. 2’533.55 oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 1994,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. __________ ha lavorato per diversi anni quale autista porta-pane prima presso la panetteria di proprietà di __________ e in seguito presso la __________ che ha ripreso l’attività commerciale di __________. Il rapporto di lavoro si è concluso il 31 marzo 1994 previa disdetta da parte della datrice di lavoro.\nCon istanza 15 dicembre 1994 __________ ha convenuto in giudizio la __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 3’166.95, importo corrispondente alla tredicesima mensilità per il 1993 e pro rata temporis per il 1994.\nLa convenuta si è opposta alla pretesa avversaria, osservando che quanto percepito dal lavoratore oltre al salario era da considerare alla stregua di una gratifica dipendente dall’andamento finanziario della ditta e non della tredicesima la quale, come da contratto collettivo, è riconosciuta solo al personale qualificato. La convenuta ha rilevato inoltre che nel 1993, data la precaria situazione finanziaria della ditta, a tutti i dipendenti, salvo all’istante che non si è presentato per l’incasso, sono stati versati fr. 500.- a titolo di gratifica mentre i dipendenti che vi avevano diritto hanno rinunciato alla tredicesima.\n2. Con il querelato giudizio il primo giudice, previo accertamento dell’assunzione da parte della convenuta del contratto di lavoro che vincolava l’istante al precedente proprietario della panetteria (art. 333 cpv. 1 CO) nonché dell’inapplicabilità all’istante del CCL della panetteria-pasticceria-confetteria artigianale svizzera entrato in vigore il 1° gennaio 1992 (doc. 1), ha attribuito all’importo rivendicato dall’istante la qualifica di una gratifica ai sensi dell’art. 322d CO. Il primo giudice ha quindi riconosciuto al lavoratore il diritto alla gratifica per il 1993, per un importo pari a una mensilità come tacitamente concordato tra le parti negli anni precedenti. Per contro, egli ha respinto la pretesa di pagamento della gratifica pro rata temporis per il 1994 a motivo della mancata continuazione del rapporto di lavoro sino a fine anno, circostanza alla quale - a dire del primo giudice - era subordinato tale diritto. Osserva comunque come l’istante non abbia provato l’esistenza di un accordo circa il riconoscimento della gratifica anche in caso di risoluzione anticipata del contratto (art. 322d cpv. 2 CO).\n3. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare di aver erroneamente qualificato l’importo da lui ricevuto a fine anno quale gratifica anzichè quale tredicesima mensilità, che egli rivendica in questa sede anche pro rata temporis per il 1994.\nAl ricorso la controparte non ha fomulato osservazioni.\n4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.\nPer costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).\n5. Controversa nella concreta fattispecie è la qualifica giuridica dell’importo percepito dall’istante durante ogni mese di dicembre, a sapere se trattasi di una gratifica come concluso dal primo giudice in accoglimento della tesi della convenuta, oppure se trattasi della tredicesima mensilità come preteso dall’istante.\nLa tredicesima mensilità è parte integrante del salario di spettanza del lavoratore ed è dovuta indipendentemente dall’andamento degli affari della ditta, dal rendimento o dal comportamento del dipendente. Può essere pattuita esplicitamente o per atti concludenti, per esempio con il suo ripetuto, incondizionato pagamento (Rehbinder, Grundriss des Arbeitsrechts, ed. 2, p. 48). Essa è dovuta per tutta la durata del rapporto di lavoro, quindi, in caso di cessazione anticipata del medesimo, pro rata temporis (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 1992, n. 11 ad art. 322d CO; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 1996, n. 7 ad art. 322d CO)"}