che le spese del presente giudizio devono essere caricate interamente alla ricorrente quale parte desistente (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 148, n. 10); che alla controparte non vengono assegnate ripetibili avendovi la stessa rinunciato, come risulta dallo scritto 11 marzo 1996 dell’avv. __________; richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 24 novembre 1995 della __________ è stralciato dai ruoli per desistenza. 2. Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico. 3.