{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-03-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-194_1996-03-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10740&nX40_KEY=4933411&nTrefferzeile=69&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "01e733272cef123e5d109bf1c78951b9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.194"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 18.03.1996 16.1995.194"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:14:45", "Checksum": "2108ae5c38c56d9e0e6c152c7eb85460", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 18.03.1996 16.1995.194\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 4 dicembre 1995 presentato da\n|\n|\n__________ patr. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 28 novembre 1995 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Lugano, sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 11 ottobre 1995 da\n|\n|\n__________ rappr. __________\n|\ncon la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\nche con istanza 11 ottobre 1995 la __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dalla società __________ al PE sopra menzionato notificatole per il recupero di fr. 1’094.10.- oltre accessori, importo corrispondente al premio assicurativo maturato sulla polizza Assicurazione di cose per imprese no. __________sottoscritta dalla convenuta il 16 marzo 1995 e scaduto il 12 maggio 1995 (doc. A);\nche con il querelato giudizio il primo giudice, ritenuta infondata l’eccezione sollevata dalla convenuta in merito al mancato perfezionamento di un contratto di assicurazione (art. 1 LCA), ha accolto l’istanza;\nche la __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC;\nche al ricorso è stato concesso effetto sospensivo con decreto 27 novembre 1995 del presidente di questa Camera;\nche con osservazioni 2 gennaio 1996 la controparte postula la reiezione del gravame;\nche con scritto 11 marzo 1996 la ricorrente ha comunicato a questa Camera di ritirare il proprio ricorso, per intervenuto accordo fra le parti;\nche così stando le cose si giustifica lo stralcio della procedura ricorsuale (art. 352 CPC);\nche le spese del presente giudizio devono essere caricate interamente alla ricorrente quale parte desistente (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 148, n. 10);\nche alla controparte non vengono assegnate ripetibili avendovi la stessa rinunciato, come risulta dallo scritto 11 marzo 1996 dell’avv. __________;\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC\npronuncia:\n1. Il ricorso per cassazione 24 novembre 1995 della __________ è stralciato dai ruoli per desistenza.\n2. Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico.\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}