Elementi questi troppo importanti nel calcolo complessivo dell'andamento di un intero settore del negozio per poter essere disattesi, come ha fatto il primo giudice. Il ricorso, che attua in tal modo il titolo di cassazione invocato, deve pertanto essere accolto. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG pronuncia: I. Il ricorso per cassazione è accolto. Di conseguenza la sentenza 10 novembre 1995 del Pretore del Distretto di Riviera - fatta eccezione per il dispositivo no. 1 - è annullata e sostituita dal seguente giudicato: 2. E’ rigettata in via definitiva, limitatamente all’importo di fr.