Questo semplicistico metodo di valutazione del danno appare iniquo già a prima vista; esso infatti non tiene conto - pur ammettendo il giudice la difficoltà dell'operazione e pur facendo capo alle competenze riservategli dall'art. 42 cpv. 2 CO - di molti momenti ignoti atti a interrompere il presunto nesso di causalità adeguata: così l'adeguatezza della merce offerta, la concorrenza nel settore del dettaglio, quindi il volume di scarti e di merce invenduta, ecc. Elementi questi troppo importanti nel calcolo complessivo dell'andamento di un intero settore del negozio per poter essere disattesi, come ha fatto il primo giudice.