In ogni caso, anche se il sistema di fatturazione applicato dall’istante costituisse una violazione dei suoi obblighi contrattuali (limitatamente a ciò che risulta dal doc. 3), mancherebbe in concreto la prova del danno e del nesso di causalità adeguata tra lo stesso e le forniture dell’istante. A sostegno della sua pretesa risarcitoria l’istante si limita infatti a richiamare i conteggi di cui ai doc. 4 e 5 che attestano, per il 1990 e 1991, una differenza tra il costo dei prodotti ortofrutticoli e il ricavo delle vendite che ne risulta inferiore. Questo semplicistico metodo di valutazione del danno appare iniquo già a prima vista;