stesso sistema di fatturazione sin dal 1988, ossia da quando sono iniziate le forniture al convenuto, senza che - su questo stesso oggetto - fossero mai sorte contestazioni. A fronte di queste emergenze spettava al convenuto provare di aver pattuito con la venditrice la fornitura di tutti i prodotti ortofrutticoli al peso netto. In difetto di simile prova, non si può concludere a una violazione contrattuale a carico della venditrice. In ogni caso, anche se il sistema di fatturazione applicato dall’istante costituisse una violazione dei suoi obblighi contrattuali (limitatamente a ciò che risulta dal doc.