In un’azione basata sul risarcimento del danno contrattuale, al danneggiato incombe l’onere di provare la violazione contrat-tuale, l’esistenza e l’entità del pregiudizio subito, nonché il nesso di causalità adeguato tra questi due elementi; la colpa è per contro presunta (Wiegand in Comm. di Basilea, 1992, n. 5 e segg. ad art. 97 CO; Guhl, Das Schweizerische Obligationen-recht, 8. edizione, 1991, pag. 222 e segg.). 6. Nel caso concreto, il pretore, basandosi su un’arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie, ha accolto la pretesa di risarcimento danni del convenuto nonostante questi non abbia fornito la prova dei presupposti dell’azione (Wiegand, op.cit., n. 61 ad art. 97 CO) .