Il primo giudice ravvisa infatti nelle divergenze tra i quantitativi di merce fornita e fatturata dalla venditrice, una violazione dei suoi obblighi contrattuali. Correttamente egli non ha applicato l'art. 41 CO, ma - poiché il danno fatto valere dall'acquirente è da ricondurre a una violazione contrattuale, ha risposto alla domanda riconvenzionale in base all'art. 97 CO E' pure corretto che divergenze quantitative sulle prestazioni fornite possono costituire casi di inadempienza contrattuale, non trattandosi di difetto ai sensi dell’art. 197 CO (Keller/Siehr, Kaufrecht, 3. Auflage, 1995, pag. 47).