3, 119 Ia 117 consid. a). 5. Controversa nella fattispecie è unicamente la pretesa di risarcimento danni formulata in via riconvenzionale dal convenuto e parzialmente accolta dal primo giudice che ha addebitato all’istante la causa delle perdite finanziarie da questi subite nella gestione del reparto frutta e verdura del suo negozio nel periodo 1990/1991. Il primo giudice ravvisa infatti nelle divergenze tra i quantitativi di merce fornita e fatturata dalla venditrice, una violazione dei suoi obblighi contrattuali.