La ricorrente, basandosi sul titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC, rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per aver accolto la domanda riconvenzionale del convenuto nonostante questi non abbia minimamente provato di aver subito un danno e tantomeno l’esistenza di un nesso di causalità adeguato tra il preteso danno e le sue forniture di merce. Con osservazioni 3 gennaio 1996 la controparte postula la reiezione del gravame. 4. Giusta l’art. 327 lett.