4’698.90, pari al costo dei prodotti effettivamente forniti. Dal canto suo egli fa valere una pretesa riconvenzionale di fr. 7’000.-, ridotta in sede di conclusioni a fr. 5’000.-, a titolo di risarcimento danni sulla base dell’art. 41 CO. Il convenuto attribuisce infatti le perdite finanziarie subite dal reparto frutta e verdura del suo negozio nel periodo 1990/1991 all’istante per avergli fornito quantitativi di merce inferiori rispetto a quelli fatturati, ciò che a suo dire costituirebbe un illecito. La domanda riconvenzionale è stata contestata dall’istante in quanto infondata e comunque prescritta.