{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-09-17", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-193_1996-09-17.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10739&nX40_KEY=4933402&nTrefferzeile=95&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c3d919d503d1fc3a41e99b0acde862ba"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.193"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 17.09.1996 16.1995.193"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:04:12", "Checksum": "7e0c6fe70b41992ec53676b0bae90d27", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 17.09.1996 16.1995.193\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n5. Controversa nella fattispecie è unicamente la pretesa di risarcimento danni formulata in via riconvenzionale dal convenuto e parzialmente accolta dal primo giudice che ha addebitato all’istante la causa delle perdite finanziarie da questi subite nella gestione del reparto frutta e verdura del suo negozio nel periodo 1990/1991. Il primo giudice ravvisa infatti nelle divergenze tra i quantitativi di merce fornita e fatturata dalla venditrice, una violazione dei suoi obblighi contrattuali.\nCorrettamente egli non ha applicato l'art. 41 CO, ma - poiché il danno fatto valere dall'acquirente è da ricondurre a una violazione contrattuale, ha risposto alla domanda riconvenzionale in base all'art. 97 CO\nE' pure corretto che divergenze quantitative sulle prestazioni fornite possono costituire casi di inadempienza contrattuale, non trattandosi di difetto ai sensi dell’art. 197 CO (Keller/Siehr, Kaufrecht, 3. Auflage, 1995, pag. 47).\nIn un’azione basata sul risarcimento del danno contrattuale, al danneggiato incombe l’onere di provare la violazione contrat-tuale, l’esistenza e l’entità del pregiudizio subito, nonché il nesso di causalità adeguato tra questi due elementi; la colpa è per contro presunta (Wiegand in Comm. di Basilea, 1992, n. 5 e segg. ad art. 97 CO; Guhl, Das Schweizerische Obligationen-recht, 8. edizione, 1991, pag. 222 e segg.).\n6. Nel caso concreto, il pretore, basandosi su un’arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie, ha accolto la pretesa di risarcimento danni del convenuto nonostante questi non abbia fornito la prova dei presupposti dell’azione (Wiegand, op.cit., n. 61 ad art. 97 CO) .\nPer quanto attiene alla violazione contrattuale, che il pretore configura in sostanza nelle modalità di fatturazione adottate dalla venditrice la quale, anziché basarsi - come d’uso secondo il perito giudiziario per determinati prodotti ortofrutticoli - sul peso netto della merce, si sarebbe riferita al criterio tara-merce tenendo quindi conto anche del peso dell’imballaggio, va innanzi tutto rilevato che il convenuto non ha provato quali fossero gli accordi a questo proposito. Questa prova si imponeva in concreto ritenuto che sui bollettini di consegna della merce figurano entrambe le possibilità di fatturazione (netto o tara-merce) e che l’istante sostiene di aver sempre utilizzato lo stesso sistema di fatturazione sin dal 1988, ossia da quando sono iniziate le forniture al convenuto, senza che - su questo stesso oggetto - fossero mai sorte contestazioni. A fronte di queste emergenze spettava al convenuto provare di aver pattuito con la venditrice la fornitura di tutti i prodotti ortofrutticoli al peso netto. In difetto di simile prova, non si può concludere a una violazione contrattuale a carico della venditrice.\nIn ogni caso, anche se il sistema di fatturazione applicato dall’istante costituisse una violazione dei suoi obblighi contrattuali (limitatamente a ciò che risulta dal doc. 3), mancherebbe in concreto la prova del danno e del nesso di causalità adeguata tra lo stesso e le forniture dell’istante.\nA sostegno della sua pretesa risarcitoria l’istante si limita infatti a richiamare i conteggi di cui ai doc. 4 e 5 che attestano, per il 1990 e 1991, una differenza tra il costo dei prodotti ortofrutticoli e il ricavo delle vendite che ne risulta inferiore. Questo semplicistico metodo di valutazione del danno appare iniquo già a prima vista; esso infatti non tiene conto - pur ammettendo il giudice la difficoltà dell'operazione e pur facendo capo alle competenze riservategli dall'art. 42 cpv. 2 CO - di molti momenti ignoti atti a interrompere il presunto nesso di causalità adeguata: così l'adeguatezza della merce offerta, la concorrenza nel settore del dettaglio, quindi il volume di scarti e di merce invenduta, ecc. Elementi questi troppo importanti nel calcolo complessivo dell'andamento di un intero settore del negozio per poter essere disattesi, come ha fatto il primo giudice.\nIl ricorso, che attua in tal modo il titolo di cassazione invocato, deve pertanto essere accolto.\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG\npronuncia:\nI. Il ricorso per cassazione è accolto.\nDi conseguenza la sentenza 10 novembre 1995 del Pretore del Distretto di Riviera - fatta eccezione per il dispositivo no. 1 - è annullata e sostituita dal seguente giudicato:\n2. E’ rigettata in via definitiva, limitatamente all’importo di fr. 5’134.15 oltre interessi dell’8% dal 31 agosto 1991, la opposizione interposta da __________ al PE no. __________dell’UEF di Riviera.\n3. La domanda riconvenzionale è respinta.\n4. La tassa di giustizia di fr. 300.- e le spese di fr. 300.- sono poste a carico del convenuto il quale rifonderà all’istante fr. 600.- a titolo di ripetibili.\nII. Le spese del presente giudizio e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 300.-- già anticipate dalla ricorrente, sono poste a carico di __________ 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.\nIII. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura del distretto di Riviera.\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}