{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-09-17", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-193_1996-09-17.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10739&nX40_KEY=4933402&nTrefferzeile=95&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c3d919d503d1fc3a41e99b0acde862ba"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.193"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 17.09.1996 16.1995.193"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:04:12", "Checksum": "7e0c6fe70b41992ec53676b0bae90d27", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 17.09.1996 16.1995.193\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 22 dicembre 1995 presentato da\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 10 novembre 1995 del Pretore del Distretto di Riviera nella causa civile inappellabile promossa con istanza 16 aprile 1992 nei confronti di\n|\n|\n__________ patr. __________\n|\ncon la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 5’221.80 oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UEF di Riviera, domanda che il primo giudice ha accolto limitatamente a fr. 5’134.15 oltre interessi dell’8% dal 31 agosto 1991, accogliendo pure parzialmente, per fr. 4’848.- oltre interessi del 5% dall’11 maggio 1992 la domanda riconvenzionale del convenuto,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. Nel 1991, e più precisamente nel periodo da giugno ad agosto, la ditta __________ ha fornito al negozio __________ o, di cui __________ gerente, frutta e verdura per un totale di fr. 5.221.80 (doc. A-E). Stante il diniego di pagamento dell’acqui-rente, che non ha mai sollevato contestazioni circa la merce fornita se non con scritto 16 agosto 1991 (doc. 2) con il quale ha notificato l’interruzione di ogni relazione commerciale lamentando la pessima qualità dei prodotti fornitigli nonché i prezzi eccessivamente alti applicati dalla ditta __________, quest’ulti-ma ha promosso nei suoi confronti un’azione giudiziaria tendente all’incasso dello scoperto.\nIn sede giudiziaria il convenuto, lamentando una differenza a suo sfavore tra i quantitativi di merce fatturati dall’istante e quelli da questa forniti e verificati per un certo periodo da un agente della polizia comunale, riconosce le fatturazioni avversarie unicamente per fr. 4’698.90, pari al costo dei prodotti effettivamente forniti. Dal canto suo egli fa valere una pretesa riconvenzionale di fr. 7’000.-, ridotta in sede di conclusioni a fr. 5’000.-, a titolo di risarcimento danni sulla base dell’art. 41 CO. Il convenuto attribuisce infatti le perdite finanziarie subite dal reparto frutta e verdura del suo negozio nel periodo 1990/1991 all’istante per avergli fornito quantitativi di merce inferiori rispetto a quelli fatturati, ciò che a suo dire costituirebbe un illecito.\nLa domanda riconvenzionale è stata contestata dall’istante in quanto infondata e comunque prescritta.\n2. Con il querelato giudizio il pretore, previa valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali ha dedotto l’accettazione da parte del convenuto della merce fornita in difetto di una tempestiva notifica di eventuali difetti (art. 201 cpv. 1 CO), ha accolto l’istanza limitatamente a fr. 5’134.15, importo corrispondente al costo della merce effettivamente fornita e al quale il primo giudice è giunto basandosi sui quantitativi accertati per un determinato periodo dall’agente __________ (doc. 3). Il pretore, addebitando all’istante una violazione contrattuale per aver fornito merce in quantità inferiore rispetto a quella fatturata, ha poi parzialmente accolto la domanda di risarcimento danni formulata dal convenuto a dipendenza delle perdite subite nella gestione del reparto frutta e verdura del suo negozio nel periodo 1990/1991. Basandosi sull’art. 42 cpv. 2 CO il primo giudice ha quantificato il danno subito dal convenuto in fr. 4’848.-, importo risultante dalla differenza tra gli acquisti e le vendite di prodotti ortofrutticoli nel periodo controverso (doc. 4 e 5).\n3. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio contestando il riconoscimento alla controparte di una pretesa a titolo di risarcimento danni. La ricorrente, basandosi sul titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC, rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per aver accolto la domanda riconvenzionale del convenuto nonostante questi non abbia minimamente provato di aver subito un danno e tantomeno l’esistenza di un nesso di causalità adeguato tra il preteso danno e le sue forniture di merce.\nCon osservazioni 3 gennaio 1996 la controparte postula la reiezione del gravame.\n4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.\nPer costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a)."}