che i casi di oggettiva impossibilità ad agire in tempo utile sono espressamente regolati mediante l’istituto della restituzione in intero contro il lasso dei termini; che secondo l’art. 137 lett. b CPC la restituzione in intero per inosservanza di un termine è concessa se la parte dimostra di essere stata impedita di agire in tempo utile a causa di un fatto grave che non poteva essere evitato; che nella concreta fattispecie la ricorrente non ha fatto uso di questo istituto; che comunque la malattia del marito, ancorchè comprensibile motivo di preoccupazione, non costituisce un impedimento che possa rientrare nella fattispecie dell’art. 137 lett.