{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-19", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-192_1995-12-19.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10738&nX40_KEY=4711553&nTrefferzeile=82&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5679934046d1c528050e25cefc04b134"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["16.1995.192"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 19.12.1995 16.1995.192"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:31:33", "Checksum": "9de568459cd165aae22d3c69e5db7fa6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 19.12.1995 16.1995.192\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 6 novembre 1995 presentato da\nla sentenza 19 aprile 1995 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa civile inappellabile promossa con istanza 7 ottobre 1993 nei confronti della\ncon la quale l’istante chiedeva il pagamento di fr, 246.- oltre accessori, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\nche con istanza 7 ottobre 1993 __________ ottenere il pagamento di fr. 226.- oltre accessori a saldo delle pretese di risarcimento danni di sua spettanza in particolare delle spese per il noleggio di un veicolo sostitutivo a dipendenza di un incidente della circolazione stradale cagionato da un conducente assicurato per la RC presso la convenuta;\nche la convenuta ha riconosciuto all’istante il diritto ad un veicolo sostitutivo per la durata di 6 giorni mentre contesta il noleggio per il fine settimana;\nche con il querelato giudizio - risalente allo scorso 19 aprile - il primo giudice ha accolto l’istanza limitatamente a fr. 123.-, riconoscendo all’istante il diritto a 7 giorni di noleggio anzichè agli 8 richiesti;\nche con atto ricorsuale datato 6 novembre 1995 __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendo che venisse integralmente accolta la sua pretesa risarcitoria;\nche giusta l’art. 328 cpv. 1 CPC, trattandosi come in concreto di una procedura ordinaria inappellabile, il ricorso per cassazione si propone entro il termine di 20 giorni dalla notificazione della sentenza;\nche nella concreta fattispecie la ricorrente giustifica il ritardo in quanto impossibilitata per gravi motivi famigliari (malattia del marito) ad inoltrarlo in tempo utile;\nche il termine di venti giorni per ricorrere in cassazione, che il CPC non prevede venga menzionato nella sentenza, è un termine improrogabile in quanto fissato dalla legge;\nche i casi di oggettiva impossibilità ad agire in tempo utile sono espressamente regolati mediante l’istituto della restituzione in intero contro il lasso dei termini;\nche secondo l’art. 137 lett. b CPC la restituzione in intero per inosservanza di un termine è concessa se la parte dimostra di essere stata impedita di agire in tempo utile a causa di un fatto grave che non poteva essere evitato;\nche nella concreta fattispecie la ricorrente non ha fatto uso di questo istituto;\nche comunque la malattia del marito, ancorchè comprensibile motivo di preoccupazione, non costituisce un impedimento che possa rientrare nella fattispecie dell’art. 137 lett. b CPC (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, art. 137, n. 9);\nche pertanto il ricorso è manifestamente tardivo e non merita ulteriore approfondimento;\nche giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG\npronuncia:\n1. Il ricorso per cassazione 6 novembre 1995 __________ è irricevibile.\n2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico della ricorrente.\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Giudicatura di pace del Cicolo di Lugano\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}