| | | | ||| | Incarto n. | | In nome | | || | | ||||| | | ||||| | composta dei giudici: | Chiesa, presidente, | | segretaria: | Petralli, vicecancelliera | sedente per giudicare il ricorso per cassazione 6 novembre 1995 presentato da | | __________ | | | | contro | | la sentenza 19 aprile 1995 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa civile inappellabile promossa con istanza 7 ottobre 1993 nei confronti della | | __________ | con la quale l’istante chiedeva il pagamento di fr, 246.- oltre accessori, domanda parzialmente accolta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto: che con istanza 7 ottobre 1993 __________ ottenere il pagamento di fr. 226.- oltre accessori a saldo delle pretese di risarcimento danni di sua spettanza in particolare delle spese per il noleggio di un veicolo sostitutivo a dipendenza di un incidente della circolazione stradale cagionato da un conducente assicurato per la RC presso la convenuta; che la convenuta ha riconosciuto all’istante il diritto ad un veicolo sostitutivo per la durata di 6 giorni mentre contesta il noleggio per il fine settimana; che con il querelato giudizio - risalente allo scorso 19 aprile - il primo giudice ha accolto l’istanza limitatamente a fr. 123.-, riconoscendo all’istante il diritto a 7 giorni di noleggio anzichè agli 8 richiesti; che con atto ricorsuale datato 6 novembre 1995 __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendo che venisse integralmente accolta la sua pretesa risarcitoria; che giusta l’art. 328 cpv. 1 CPC, trattandosi come in concreto di una procedura ordinaria inappellabile, il ricorso per cassazione si propone entro il termine di 20 giorni dalla notificazione della sentenza; che nella concreta fattispecie la ricorrente giustifica il ritardo in quanto impossibilitata per gravi motivi famigliari (malattia del marito) ad inoltrarlo in tempo utile; che il termine di venti giorni per ricorrere in cassazione, che il CPC non prevede venga menzionato nella sentenza, è un termine improrogabile in quanto fissato dalla legge; che i casi di oggettiva impossibilità ad agire in tempo utile sono espressamente regolati mediante l’istituto della restituzione in intero contro il lasso dei termini; che secondo l’art. 137 lett. b CPC la restituzione in intero per inosservanza di un termine è concessa se la parte dimostra di essere stata impedita di agire in tempo utile a causa di un fatto grave che non poteva essere evitato; che nella concreta fattispecie la ricorrente non ha fatto uso di questo istituto; che comunque la malattia del marito, ancorchè comprensibile motivo di preoccupazione, non costituisce un impedimento che possa rientrare nella fattispecie dell’art. 137 lett. b CPC (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, art. 137, n. 9); che pertanto il ricorso è manifestamente tardivo e non merita ulteriore approfondimento; che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato; Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 6 novembre 1995 __________ è irricevibile. 2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico della ricorrente. 3. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Giudicatura di pace del Cicolo di Lugano Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria