Le spese e la tassa di giustizia seguono la soccombenza. A dipendenza invece dell’impostazione del ricorso per cassazione e dell’esito relativo alle diverse censure, si ritiene equo di calcolare le ripetibili di questa sede, in virtù dell’art. 148 cpv. 2 CPC, nei limiti minimi concessi. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 28 novembre 1995 __________ è accolto. Di conseguenza, la sentenza 15 novembre 1995 del Segretario assessore della Pretura di Bellinzona è annullata e sostituita dal seguente giudicato: 1. L’istanza di ____________________ è respinta. 2. La tassa di giustizia di fr.