il tentativo di ottenere la prova dalla controparte non si giustifica ed è comunque stato giustamente impedito dal giudice, né sono note pattuizioni particolare su questo punto. Il giudizio impugnato deve pertanto essere annullato su questo punto poiché è frutto di un’errata valutazione degli atti di causa e delle prove proprio sul credito come tale. Pur non mettendo in discussione la validità della clausola no. 7 della Convenzione, chi ne pretende il rispetto chiedendo alla controparte un risarcimento dei danni, esercita un diritto che implica un certo computo.