Essa non affronta nel merito la questione di sapere se il danno patito dall’istante e la somma forfetaria pattuita siano in un rapporto di sproporzione (circostanza che ricadrebbe nei propri incombenti probatori), ma censura la sentenza del primo giudice laddove afferma che il conteggio -in base al quale l’istante calcola tale somma forfetaria- non è stato contestato dalla convenuta, se non in sede conclusionale. Egli considera tardiva ogni contestazione successiva della convenuta, spingendosi ad affermare che “se __________ avesse saputo per tempo che il conteggio era contestato, avrebbe per esempio potuto fornire la prova che almeno una delle due firme appartenevano ad un rappresentante