La ricorrente rimprovera al primo giudice di non essersi attenuto al disposto di cui all’art. 184 cpv. 2 CPC secondo il quale i fatti non contestati, quali in concreto l’impegno assunto dall’istante di sostituire i giochi forniti con altri più moderni, devono ritenersi ammessi. Contestualmente lamenta la “violazione da parte del primo giudice del principio attitatorio” per essersi riferito alla clausola no. 12 del contratto, che esclude la validità di eventuali accordi verbali, nonostante nessuna delle parti, tantomeno l’istante, l’abbia invocata.