4’181.-, importo massimo che la convenuta, nella denegata ipotesi in cui fosse stata condannata al pagamento, ha riconosciuto a titolo di risarcimento. Per quanto attiene alla pretesa violazione del contratto da parte dell’istante per non aver proceduto alla sostituzione degli apparecchi con altri più moderni, il primo giudice ha considerato che il contratto è silente sul tipo e la qualità dei giochi che l’istante si era impegnata a fornire. Ritenendo la convenuta sola parte inadempiente, l’ha condannata a pagare il risarcimento previsto che ha qualificato come valido accordo forfettario di risarcimento del danno. 3.