2. Con il querelato giudizio il pretore, previa valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali ha dedotto la validità della convenzione sottoscritta dalle parti nonché l’effettiva violazione della stessa da parte della convenuta per aver esposto giochi automatici di altra ditta, ha accolto l’istanza limitatamente a fr. 4’181.-, importo massimo che la convenuta, nella denegata ipotesi in cui fosse stata condannata al pagamento, ha riconosciuto a titolo di risarcimento.