Dal canto suo __________ si obbligava ad esporre gli apparecchi nel modo migliore e a non cambiare la collocazione originaria senza il consenso dell’istallatore. La convenzione, al suo punto 4 lettera g), vieta inoltre a __________ di esporre nel suo locale, per la durata del contratto, giochi automatici di altre ditte. Avendo __________ istallato presso il __________ due apparecchi forniti da altra ditta, in contrasto quindi con quanto dispone la convenzione, il __________ l’ha convenuta in giudizio con istanza 10 marzo 1995, chiedendo il pagamento di fr. 4’225.- a valere quale risarcimento del danno calcolato sulla base della clausola contrattuale no.