{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-09-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-191_1996-09-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10737&nX40_KEY=4933402&nTrefferzeile=56&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f9ee20f363eb2ab60f5ef6346a1b3010"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.191"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 25.09.1996 16.1995.191"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:21:11", "Checksum": "34c3d242d4dff94d376590b92e9baa84", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 25.09.1996 16.1995.191\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nIl giudizio impugnato deve pertanto essere annullato su questo punto poiché è frutto di un’errata valutazione degli atti di causa e delle prove proprio sul credito come tale. Pur non mettendo in discussione la validità della clausola no. 7 della Convenzione, chi ne pretende il rispetto chiedendo alla controparte un risarcimento dei danni, esercita un diritto che implica un certo computo. Se il creditore del risarcimento non opera questo computo o non dimostra - di fronte a una contestazione - l’idoneità del medesimo, non può far valere validamente il proprio credito in giustizia. In tal senso deve pronunciarsi questa Camera, accogliendo il ricorso per cassazione.\n7. A dipendenza dell’esito del ricorso, la sentenza di prima sede deve essere modificata ai sensi dell’art. 332 cpv. 2 CPC. Le spese e la tassa di giustizia seguono la soccombenza.\nA dipendenza invece dell’impostazione del ricorso per cassazione e dell’esito relativo alle diverse censure, si ritiene equo di calcolare le ripetibili di questa sede, in virtù dell’art. 148 cpv. 2 CPC, nei limiti minimi concessi.\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG\npronuncia:\nI. Il ricorso per cassazione 28 novembre 1995 __________ è accolto.\nDi conseguenza, la sentenza 15 novembre 1995 del Segretario assessore della Pretura di Bellinzona è annullata e sostituita dal seguente giudicato:\n1. L’istanza di ____________________ è respinta.\n2. La tassa di giustizia di fr. 400.- e le spese di fr. 180.-, con\nsaldo da anticipare dall’istante, restano a suo carico. Esso\nrifonderà ad __________ la somma di fr. 1’200.- per ripetibili.\nII. Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 250.-, anticipati dalla ricorrente, sono poste a carico di __________. Questi verserà a controparte la somma di fr. 120.-- a titolo di ripetibili.\nIII. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}