{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-09-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-191_1996-09-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10737&nX40_KEY=4933402&nTrefferzeile=56&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f9ee20f363eb2ab60f5ef6346a1b3010"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.191"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 25.09.1996 16.1995.191"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:21:11", "Checksum": "34c3d242d4dff94d376590b92e9baa84", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 25.09.1996 16.1995.191\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nPer costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).\n5. Preliminarmente, si può ben osservare che le censure ricorsuali non appaiono di facile comprensione e, in parte almeno, i richiami a disposti e a massime processuali si rivelano non del tutto calzanti alla fattispecie: così il riferimento all’art. 184 cpv. 2 e all’art. 88 lett. d CPC la cui ragione esula da ciò che la ricorrente vorrebbe censurare.\nNella sostanza, __________ rimprovera al segretario assessore di aver considerato contestati fatti invece pacifici tra le parti. Si tratterebbe, oltre il testo scritto della convenzione stipulata fra le parti, delle successive pattuizioni orali. Orbene, non è possibile negare che la fornitrice fosse apparentemente pronta a derogare alla clausola n. 12 (“Accordi verbali non sono validi”) per andare incontro alle richieste della cliente; tuttavia, così come nella convenzione non v’è nessun impegno di __________ riguardo al tipo degli apparecchi che avrebbe fornito, allo stesso modo esso nemmeno oralmente ha precisato alla ricorrente come avrebbe inteso corrispondere alle sue sollecitazioni e soprattutto quando. La lite non verte perciò sulla validità di accordi orali successivi -come sostiene la ricorrente- ma se essi siano stati pattuiti: se ne deve concludere negativamente, dato il carattere del tutto incerto delle promesse riferite dai __________ e __________.\nLa decisione impugnata su questo punto è pertanto conforme alle risultanze istruttorie, al contenuto degli atti e corrisponde ai limiti della vertenza, così come tracciati dalle parti.\nD’altra parte, la ricorrente deve imputare a sé stessa di non aver saputo dimostrare di aver reso vincolanti le promesse di controparte, fissandole un termine per la fornitura di apparecchi sostitutivi.\nDa quest’ambito, senza dubbio, esula anche la critica ricorsuale sulla pretesa lesione del diritto di essere sentiti, per altro non sviluppata dalla ricorrente.\n6. Ammessa la propria violazione contrattuale (Ricorso, punto 1.6), la ricorrente censura le conclusioni sull’entità del credito. Essa non affronta nel merito la questione di sapere se il danno patito dall’istante e la somma forfetaria pattuita siano in un rapporto di sproporzione (circostanza che ricadrebbe nei propri incombenti probatori), ma censura la sentenza del primo giudice laddove afferma che il conteggio -in base al quale l’istante calcola tale somma forfetaria- non è stato contestato dalla convenuta, se non in sede conclusionale. Egli considera tardiva ogni contestazione successiva della convenuta, spingendosi ad affermare che “se __________ avesse saputo per tempo che il conteggio era contestato, avrebbe per esempio potuto fornire la prova che almeno una delle due firme appartenevano ad un rappresentante della convenuta” (sent., punto 8). A prescindere dall’apparente inadeguatezza della fattispecie ipotizzata, la censura della ricorrente è corretta. Infatti, se il testo della risposta può lasciare spazio a interpretazioni, le allegazioni di duplica sono chiare: “Si contesta il calcolo del danno patito sulla base del conteggio di cui al doc. C in quanto lo stesso, da una parte, non reca come dovrebbe la firma del ristoratore e non è dunque fedefacente; d’altra parte, il calcolo dei danni subiti in base agli incassi precedenti riportati non va effettuato unicamente sulla base del guadagno di 15 giorni, bensì sulla base del guadagno di tutto il precedente periodo contrattuale”. Invitava la controparte a produrre la documentazione dei guadagni riportati lungo tutto il periodo intercorso tra il 27 agosto 1994 e il 15 febbraio 1995. Era invece l’istante a chiedere formalmente alla convenuta l’edizione di tali conteggi; l’opposizione della convenuta veniva accolta dal giudice e l’edizione non ebbe luogo, senza una particolare motivazione.\nSe ne deve concludere:\n1. il conteggio (doc. C) sul quale l’istante ha computato il suo credito è tempestivamente e precisamente contestato;\n2. in virtù dell’art. 8 CC al creditore incombeva l’onere della prova: nel concreto sulla fedefacenza del conteggio in generale, in particolare almeno sull’esattezza del doc. C;\n3. il creditore non vi ha fatto fronte, né con prove documentali, né con altri mezzi istruttori; il tentativo di ottenere la prova dalla controparte non si giustifica ed è comunque stato giustamente impedito dal giudice, né sono note pattuizioni particolare su questo punto."}