{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-09-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-191_1996-09-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10737&nX40_KEY=4933402&nTrefferzeile=56&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f9ee20f363eb2ab60f5ef6346a1b3010"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.191"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 25.09.1996 16.1995.191"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:21:11", "Checksum": "34c3d242d4dff94d376590b92e9baa84", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 25.09.1996 16.1995.191\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 28 novembre 1995 presentato da\n|\n|\n__________ patr. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 15 novembre 1995 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Bellinzona nella causa civile inappellabile promossa con istanza 10 marzo 1995 da\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________\n|\ncon la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 4’225.- oltre accessori, domanda accolta dal primo giudice limitatamente a fr. 4’181.- oltre interessi del 5% dal 10 marzo 1995;\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. In data 27 agosto 1994, il __________ (in seguito __________e la società __________ hanno sottoscritto una convenzione a tenore della quale il __________ si impegnava ad istallare nell’esercizio pubblico “__________ ” a __________, giochi automatici a soldi di tutti i tipi. Dal canto suo __________ si obbligava ad esporre gli apparecchi nel modo migliore e a non cambiare la collocazione originaria senza il consenso dell’istallatore. La convenzione, al suo punto 4 lettera g), vieta inoltre a __________ di esporre nel suo locale, per la durata del contratto, giochi automatici di altre ditte.\nAvendo __________ istallato presso il __________ due apparecchi forniti da altra ditta, in contrasto quindi con quanto dispone la convenzione, il __________ l’ha convenuta in giudizio con istanza 10 marzo 1995, chiedendo il pagamento di fr. 4’225.- a valere quale risarcimento del danno calcolato sulla base della clausola contrattuale no. 7.\nLa convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando qualsiasi violazione contrattuale. Osserva che se violazione vi è stata, questa è da ricondurre al comportamento dell’istante la quale, dopo essersi impegnata a sostituire le apparecchiature inizialmente fornite con altre più moderne e più richieste dalla clientela, non ha fatto fronte al suo impegno, ciò che l’ha costretta a procurarsi apparecchiature più moderne presso un’altra ditta. La convenuta eccepisce inoltre il carattere insolito della clausola 7 della convenzione che ritiene nulla o comunque soggetta a interpretazione in quanto, contrariamente alla terminologia utilizzata, non impone il solo risarcimento del danno, ma rappresenta una penale indipendente dal danno effettivo.\n2. Con il querelato giudizio il pretore, previa valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali ha dedotto la validità della convenzione sottoscritta dalle parti nonché l’effettiva violazione della stessa da parte della convenuta per aver esposto giochi automatici di altra ditta, ha accolto l’istanza limitatamente a fr. 4’181.-, importo massimo che la convenuta, nella denegata ipotesi in cui fosse stata condannata al pagamento, ha riconosciuto a titolo di risarcimento. Per quanto attiene alla pretesa violazione del contratto da parte dell’istante per non aver proceduto alla sostituzione degli apparecchi con altri più moderni, il primo giudice ha considerato che il contratto è silente sul tipo e la qualità dei giochi che l’istante si era impegnata a fornire. Ritenendo la convenuta sola parte inadempiente, l’ha condannata a pagare il risarcimento previsto che ha qualificato come valido accordo forfettario di risarcimento del danno.\n3. Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 1° dicembre 1995 del presidente di questa Camera, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di non essersi attenuto al disposto di cui all’art. 184 cpv. 2 CPC secondo il quale i fatti non contestati, quali in concreto l’impegno assunto dall’istante di sostituire i giochi forniti con altri più moderni, devono ritenersi ammessi. Contestualmente lamenta la “violazione da parte del primo giudice del principio attitatorio” per essersi riferito alla clausola no. 12 del contratto, che esclude la validità di eventuali accordi verbali, nonostante nessuna delle parti, tantomeno l’istante, l’abbia invocata. A mente della ricorrente una corretta valutazione delle risultanze istruttorie avrebbe dovuto condurre il primo giudice a ritenere provata la violazione del contratto da parte dell’istante, per non aver sostituito i giochi con altri più moderni come si era impegnata a fare: da qui l’obbligo di risarcimento a carico di quest’ultima. Per quanto attiene alla quantificazione del danno, la ricorrente rimprovera al primo giudice di non aver considerato le contestazioni da lei tempestivamente sollevate: nega cioè di essersi espressa su questo punto solo con le conclusioni di causa.\nCon osservazioni 19 gennaio 1996 la controparte postula la reiezione del gravame.\n4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove."}