CCA 23 agosto 1994 in re Q./C.SA); che nella fattispecie non vi è motivo di ritenere che il rapporto di subordinazione con l’istante possa aver indotto la teste __________ a dare una versione distorta dei fatti, tanto più che la ricorrente medesima non contesta l’avvenuta tempestiva ripubblicazione dell’annuncio; che in ogni caso, indipendentemente dalla prova citata, la convenuta non ha provato in nessun modo di aver subito un danno a dipendenza dell’errore commesso nella pubblicazione dell’annuncio in discussione; che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non evidenzia nessun titolo di cassazione, deve essere respinto;