Ne discende che anche su questo punto il ricorso, nel quale l’insorgente si limita a riproporre la propria personale interpretazione delle risultanze istruttorie, a lei sicuramente più favorevole ma senza con ciò evidenziare i motivi per i quali quella fornita dal primo giudice sarebbe arbitraria, deve essere respinto. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. e l’art. 417 lett. e CPC pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 16 gennaio 1995 della __________ è respinto. 2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia. __________ è tenuta a rifondere alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.