L’onere della prova circa l’avvenuto pagamento delle pretese salariali in questione incombeva alla parte che era legalmente tenuta a provvedervi, ossia alla datrice di lavoro (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 183, n. 7). Orbene, la conclusione pretorile secondo la quale la ricorrente non avrebbe fornito tale prova non è arbitraria non essendo contraria agli atti di causa. Ne discende che anche su questo punto il ricorso, nel quale l’insorgente si limita a riproporre la propria personale interpretazione delle risultanze istruttorie, a lei sicuramente più favorevole ma senza con ciò evidenziare i motivi per i quali quella fornita dal primo giudice sarebbe arbitraria, deve essere respinto.