Rep 1985 pag. 130). Già l’ampiezza di questo compito affidato al giudice riduce le possibilità d’intervento di questa Camera, a meno che - evidentemente - la conclusione del primo giudice sia manifestamente in contrasto con le risultanze dell’istruttoria considerate nel loro complesso e configuri quindi gli estremi dell’arbitrio. 7. Nella concreta fattispecie, la causa grave posta a fondamento del licenziamento in tronco risiederebbe nel fatto per la lavoratrice di aver partecipato ad una festa organizzata nell’ esercizio pubblico della datrice di lavoro, durante la quale sono stati distribuiti biscotti contenenti una sostanza stupefacente.