{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-07-19", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-18_1995-07-19.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10479&nX40_KEY=4933423&nTrefferzeile=12&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "39b1e89f2ef2e5569e502f1a49700ba4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 19.07.1995 16.1995.18"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:03:56", "Checksum": "dea1384d0349a376b7dfa5c0f4aee330", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 19.07.1995 16.1995.18\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nL’onere della prova circa le circostanze invocate a fondamento del licenziamento in tronco compete alla parte che se ne prevale, mentre spetta al giudice esaminare, secondo il suo libero apprezzamento ed in rapporto al singolo caso, alla qualifica del lavoratore, alla natura e alla durata del contratto, così come al genere e alla gravità dei rimproveri sollevati, se queste circostanze costituiscono una causa grave ai sensi dell’art. 337 CO (art. 337 cpv. 3 CO; DTF 108 II 446; Rep 1985 pag. 130). Già l’ampiezza di questo compito affidato al giudice riduce le possibilità d’intervento di questa Camera, a meno che - evidentemente - la conclusione del primo giudice sia manifestamente in contrasto con le risultanze dell’istruttoria considerate nel loro complesso e configuri quindi gli estremi dell’arbitrio.\n7. Nella concreta fattispecie, la causa grave posta a fondamento del licenziamento in tronco risiederebbe nel fatto per la lavoratrice di aver partecipato ad una festa organizzata nell’ esercizio pubblico della datrice di lavoro, durante la quale sono stati distribuiti biscotti contenenti una sostanza stupefacente.\nGiudicando questa situazione inconsueta il pretore non ha ecceduto nella propria libertà di apprezzamento: non va dimenticato che il fatto -oggettivamente grave- è avvenuto fuori dall’orario di apertura; che non si conosce il coinvolgimento della dipendente nell’organizzazione della festa, né alla preparazione dei dolci in discussione\n8. Altrettanto dicasi del giudizio impugnato là dove il pretore conclude all’ accoglimento della richiesta di pagamento degli stipendi maturati nei mesi di maggio e giugno 1992 nonché dei giorni di libero non goduti (circostanza questa confermata dal teste __________ nel suo verbale 12 luglio 1994).\nL’onere della prova circa l’avvenuto pagamento delle pretese salariali in questione incombeva alla parte che era legalmente tenuta a provvedervi, ossia alla datrice di lavoro (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 183, n. 7).\nOrbene, la conclusione pretorile secondo la quale la ricorrente non avrebbe fornito tale prova non è arbitraria non essendo contraria agli atti di causa.\nNe discende che anche su questo punto il ricorso, nel quale l’insorgente si limita a riproporre la propria personale interpretazione delle risultanze istruttorie, a lei sicuramente più favorevole ma senza con ciò evidenziare i motivi per i quali quella fornita dal primo giudice sarebbe arbitraria, deve essere respinto.\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. e l’art. 417 lett. e CPC\npronuncia:\n1. Il ricorso per cassazione 16 gennaio 1995 della __________ è respinto.\n2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.\n__________ è tenuta a rifondere alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}