{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-07-19", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-18_1995-07-19.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10479&nX40_KEY=4933423&nTrefferzeile=12&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "39b1e89f2ef2e5569e502f1a49700ba4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 19.07.1995 16.1995.18"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:03:56", "Checksum": "dea1384d0349a376b7dfa5c0f4aee330", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 19.07.1995 16.1995.18\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n19 luglio 1995 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 16 gennaio 1995 presentato da\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 4 gennaio 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella causa a procedura speciale inappellabile per azioni derivanti da contratto di lavoro promossa con istanza 22 febbraio 1993 da\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________\n|\ncon la quale si chiedeva il pagamento di fr. 6’720.- oltre accessori, domanda accolta dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. __________ è stata assunta alle dipendenze della __________ in qualità di cameriera presso il Ristorante __________ di _________ sulla base del contratto sottoscritto dalle parti il 16 marzo 1992 (doc. A).\nIl rapporto di lavoro, che ha avuto inizio il 1° aprile 1992, si è concluso il 4 luglio 1992 a seguito della notifica da parte della datrice di lavoro della disdetta con effetto immediato del contratto.\n2. Con istanza 22 febbraio 1993 __________, contestando la liceità del licenziamento in tronco notificatole dalla datrice di lavoro, ha convenuto in giudizio quest’ultima al fine di ottenere il pagamento di fr. 6’720.- quale corrispettivo del salario di sua spettanza per i mesi di maggio e giugno 1992 nonché per il mese di luglio quale periodo di disdetta, oltre al pagamento dei giorni liberi non goduti.\nLa controparte si è opposta alla pretesa avversaria ribadendo l’esistenza di motivi gravi tali da giustificare il licenziamento immediato. Trattasi in particolare del fatto per la dipendente di aver partecipato alla sua festa di compleanno organizzata presso il Ristorante __________, in un giorno di chiusura, e durante la quale sono stati distribuiti biscotti confezionati con hashish. In merito alla pretesa di parte istante, la convenuta contesta la richiesta di pagamento dei giorni liberi non goduti e, per quanto attiene agli stipendi relativi ai mesi di maggio e giugno 1992, osserva che questi sono stati regolarmente versati alla lavoratrice dal signor __________, responsabile dell’esercizio pubblico.\n3. Con il querelato giudizio il primo giudice, previa valutazione delle risultanze istruttorie, ha accolto l’istanza di __________ ritenendo ingiustificato il licenziamento con effetto immediato, in assenza della prova - che competeva alla datrice di lavoro fornire - dell’esistenza di una causa grave ai sensi dell’art. 337 CO. Il pretore ha pure accolto la richiesta di pagamento dei giorni di libero non goduti e del salario per i mesi di maggio e giugno 1992 non avendo la datrice di lavoro fornito la prova del loro effettivo versamento ad opera di __________.\n4. Con il presente tempestivo gravame la __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie concludendo erroneamente all’inapplicabilità dell’art. 337 CO.\nPer quanto attiene alla richiesta di pagamento degli stipendi relativi ai mesi di maggio e giugno 1992 l’insorgente osserva che da una corretta lettura degli atti emerge che questi sono stati regolarmente versati alla dipendente, mentre per la richiesta di pagamento dei giorni di libero non goduti rinvia alle risultanze istruttorie dalle quali emerge che il responsabile dell’ esercizio pubblico, e convivente dell’istante, apriva chiudeva il locale a piacimento.\nCon osservazioni 6 febbraio 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.\n5. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.\nSecondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).\n6. In base all’art. 337 cpv. 1 CO la risoluzione immediata del contratto di lavoro è data solo in presenza di cause gravi: è considerata causa grave ogni circostanza che non permetta, secondo il principio generale della buona fede, di esigere da chi dà la disdetta la prosecuzione del contratto (art. 337 cpv. 2 CO; DTF 111 II 245).\nDottrina e giurisprudenza assimilano ad una causa grave legittimante il licenziamento con effetto immediato la grave violazione contrattuale, rispettivamente gli atteggiamenti negligenti di minore importanza purché si manifestino in modo reiterato e nonostante precisi ammonimenti del datore di lavoro (DTF 116 II 150). Determinante è che il fatto invocato a sostegno del licenziamento in tronco abbia causato la rottura del rapporto di fiducia, elemento fondamentale di ogni rapporto di lavoro (Aubert, Quatre cents arrêts sur le contrat de travail, 1984, n. 191; Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 1986, p. 104; Rep 1985 130; Decurtins, Die fristlose Entlassung, p. 27)."}