{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-01-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-189_1996-01-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10734&nX40_KEY=4933416&nTrefferzeile=15&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7e18ba124b51a1641b017149545b4c5b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.189"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 03.01.1996 16.1995.189"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:10:21", "Checksum": "00906adc1f868e288353569020be44be", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 03.01.1996 16.1995.189\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente, |\n|\nsegretario: |\nD. Petrini |\nvisto il ricorso 28 novembre 1995 presentato da\n|\n|\n__________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla decisione 22 novembre 1995 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Lugano -Sezione 5- nella causa promossa dalla ditta\n|\n|\n__________\n|\nRichiamata la diffida del presidente di questa Camera mediante la quale al ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 18 dicembre 1995 per effettuare sul c.c.p. 69-10379-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito di fr. 200.-- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;\npreso atto come il termine in questione sia infruttuosamente trascorso;\ndecreta 1. Il ricorso 28 novembre 1995 __________ , avverso la decisione 22 novembre 1995 del Segretario assessore della Pretura di Lugano -di cui sopra-, è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.\n2. Le spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 50.-- sono poste a carico del ricorrente.\n3. Intimazione:\n- __________ __________\nComunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5\nPer la seconda Camera civile del Tribunale d’appello\nIl Presidente Il segretario"}