Il ricorso per cassazione 28 novembre 1995 della __________ è respinto. 2. Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.- già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 150.- a titolo di ripetibili di questa sede. 3. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5 Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria