che quindi la convenuta, che non ha provato di aver richiesto il rinvio dell’udienza essendo tale richiesta rimasta allo stadio di semplice allegazione di parte, deve sopportare le conseguenze della sua mancata partecipazione all’udienza senza che si possano esaminare in questa sede le contestazioni esposte per la prima volta con il ricorso ostandovi l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni; Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 28 novembre 1995 della __________ è respinto. 2.