1 CPC prevede la possibilità di chiedere al giudice il rinvio di un’udienza, ma vincolandone l’ammissibilità alla tempestività dell’istanza e alla gravità dell’impedimento: in particolare malattia, infortunio, servizio militare, impegni parlamentari o comparsa davanti ad altro tribunale; che nella concreta fattispecie nella documentazione agli atti non vi è traccia della pretesa richiesta di rinvio dell’udienza;