1 CPC il giudice, ricevuta l’istanza, ha regolarmente citato le parti a comparire; che la procedura di cui agli art. 385 segg. CPC non regola in modo specifico gli impedimenti per il contraddittorio, onde sono applicabili le norme generali (art. 136 CPC); che l’art. 136 cpv. 1 CPC prevede la possibilità di chiedere al giudice il rinvio di un’udienza, ma vincolandone l’ammissibilità alla tempestività dell’istanza e alla gravità dell’impedimento: