che vista la particolarità del caso non si prelevano spese nè tassa di giustizia mentre alla ricorrente deve essere riconosciuta un’indennità per l’incomodo ricorsuale (non potendosi applicare in concreto la TOA), da porre a carico dello __________; richiamati gli art. 327 segg, 147 segg. CPC e la LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 7 novembre 1995 __________ è accolto. Di conseguenza la sentenza 26 ottobre 1995 del Giudice di pace del Circolo di Lugano è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinchè proceda ai sensi dei considerandi. 2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia. Lo __________ verserà alla __________ l’importo di fr.