b CPC secondo il quale gli atti di procedura sono nulli se la parte contro la quale l’atto è diretto non è stata posta in condizione di rispondere, la citazione all’udienza del 18 ottobre 1995 deve essere dichiarata nulla, così come ogni atto successivo, in particolare la sentenza impugnata; che l’incarto deve così essere ritornato al giudice di pace affinchè proceda ad un nuovo giudizio previa riconvocazione delle parti all’udienza di contraddittorio;